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Agropoli, ricorso elettorale: Tar ha disposto la verifica di schede e verbali Provincia Provincia e Regione 

Agropoli, ricorso elettorale: Tar ha disposto la verifica di schede e verbali

Il TAR regionale sezione di Salerno ha disposto “la verificazione sulle operazioni elettorali del Comune di Agropoli”, ovvero il riconteggio delle schede elettorali, in tutte le sezioni contestate nel ricorso presentato dall’attuale consigliere comunale di opposizione Raffaele Pesce, candidato sindaco lo scorso 12 giugno della coalizione “Liberi e Forti”, al termine del lavoro della commissione elettorale durato 11 giorni, all’esito del quale furono state riscontrate incongruenze nei verbali delle sezioni elettorali. L’istruttoria per la verifica delle schede avverrà da parte della Prefettura. L’udienza è stata fissata per il giorno 8 febbraio 2023. “È un primo passo verso la verità, a conferma della fondatezza del ricorso” commenta il consigliere Pesce.

Riportiamo di seguito testualmente, nel dettaglio, quanto disposto di preciso dal Tar.

Ritenuto necessario disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., da affidarsi al Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, per accertare, in relazione ai motivi dei due ricorsi e alle difese delle parti:

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 18, il numero delle schede complessivamente consegnate e il numero delle schede non autenticate;

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 e 21, il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione;

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 3, 7, 13, 14 e 16, la corrispondenza tra il N. 01250/2022 REG.RIC. numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle);

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 15, 16 e 20, il numero delle schede consegnate, delle schede non autenticate, delle schede autenticate, delle schede autenticate utilizzate per la votazione e delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

L’organismo verificatore procederà alle operazioni in contraddittorio con le parti costituite (alle quali dovrà comunicare, con sette giorni di preavviso, giorno, ora e luogo della verificazione stessa), redigendo apposito verbale delle operazioni effettuate, descrivendone l’esito (anche mediante l’elaborazione di una tabella riassuntiva che, in relazione a ciascuna Sezione, indichi gli esiti della verificazione) e depositando la relazione conclusiva entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza.

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